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Accordo politico sul miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali

giovedì 21 dicembre 2023

Accordo politico sul miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su una proposta di direttiva volta a migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali

La direttiva introduce due miglioramenti fondamentali: contribuisce a determinare correttamente la situazione occupazionale delle persone che lavorano mediante piattaforme digitali e stabilisce la prime norme dell'UE relative all'uso dei sistemi algoritmici sul luogo di lavoro.

Attualmente la maggior parte dei 28 milioni di lavoratori delle piattaforme digitali dell'UE, compresi i tassisti, i lavoratori domestici e gli addetti alle consegne di cibo, sono formalmente lavoratori autonomi. Tuttavia, alcuni di essi devono rispettare molte delle stesse norme e restrizioni applicate a un lavoratore subordinato. Ciò indica che essi hanno di fatto un rapporto di lavoro e dovrebbero pertanto godere dei diritti in materia di lavoro garantiti ai lavoratori subordinati dal diritto nazionale e dell'UE.

L'accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento affronta questi casi di errata classificazione e fa in modo che tali lavoratori possano essere riclassificati come lavoratori subordinati. L'accordo prevede che si presuma legalmente che i lavoratori siano dipendenti di una piattaforma digitale (e non lavoratori autonomi) se il loro rapporto di lavoro con la piattaforma soddisfa almeno due dei cinque indicatori stabiliti nella direttiva. Tali indicatori comprendono:

  • limiti massimi applicabili alla retribuzione che i lavoratori possono percepire
  • supervisione dell'esecuzione del loro lavoro, anche con mezzi elettronici
  • controllo della distribuzione o dell'assegnazione dei compiti
  • controllo delle condizioni di lavoro e limitazioni alla scelta dell'orario di lavoro
  • limitazioni alla libertà di organizzare il proprio lavoro e regole in materia di aspetto esteriore o comportamento

In base al testo concordato, gli Stati membri possono aggiungere ulteriori indicatori a tale elenco ai sensi del diritto nazionale. Nei casi in cui si applica la presunzione legale, spetterà alla piattaforma digitale dimostrare l'inesistenza di un rapporto di lavoro secondo il diritto e le prassi nazionali.

Le piattaforme di lavoro digitali utilizzano regolarmente algoritmi per la gestione delle risorse umane. Ne consegue che i lavoratori delle piattaforme digitali si trovano spesso di fronte a una mancanza di trasparenza sulle modalità di adozione delle decisioni e di utilizzo dei dati personali.

L'accordo raggiunto con il Parlamento assicura che i lavoratori siano informati in merito all'uso dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati. Impedisce inoltre alle piattaforme di lavoro digitalidi trattare determinati tipi di dati personali per mezzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Tali dati comprendono:

  • dati personali relativi allo stato emotivo o psicologico dei lavoratori delle piattaforme digitali
  • dati relativi alle conversazioni private
  • dati per prevedere l'attività sindacale reale o potenziale
  • dati utilizzati per desumere l'origine razziale o etnica, lo status di migrante, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o lo stato di salute di un lavoratore
  • dati biometrici diversi dai dati utilizzati per l'autenticazione

In virtù delle nuove norme, tali sistemi devono essere monitorati da personale qualificato, che gode di una protezione particolare contro i trattamenti sfavorevoli. La sorveglianza umana è garantita anche per decisioni significative, come la sospensione degli account.

L'accordo provvisorio deve ora essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento, per poi essere adottato formalmente dalle due istituzioni dopo la messa a punto giuridico-linguistica. Una volta completate le fasi formali dell'adozione, gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire le disposizioni della direttiva nella legislazione nazionale.