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Riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica: il Consiglio raggiunge un accordo

giovedì 19 ottobre 2023

Riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica: il Consiglio raggiunge un accordo

L'orientamento generale servirà da mandato per i negoziati con il Parlamento europeo sulla versione definitiva della normativa

Il Consiglio ha raggiunto un accordo (orientamento generale) su una proposta volta a modificare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'UE. Ciò consentirà alla presidenza del Consiglio di avviare negoziati con il Parlamento europeo per raggiungere un accordo definitivo.

L'orientamento generale servirà da mandato per i negoziati con il Parlamento europeo sulla versione definitiva della normativa. L'esito dei negoziati dovrà essere formalmente adottato dal Consiglio e dal Parlamento.

La riforma mira a mantenere stabili i mercati dell'energia elettrica a lungo termine stimolando il mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica, generalizzando i contratti bidirezionali per differenza e migliorando la liquidità del mercato a termine. Il Consiglio ha convenuto che gli Stati membri agevoleranno il ricorso agli accordi di compravendita di energia elettrica, eliminando gli ostacoli ingiustificati e le procedure o gli oneri sproporzionati o discriminatori. Le misure possono comprendere, tra l'altro, regimi di garanzia statali a prezzi di mercato, garanzie private o strumenti che aggregano la domanda di accordi di compravendita di energia elettrica.

Il Consiglio ha convenuto che i contratti bidirezionali per differenza (contratti a lungo termine conclusi da enti pubblici per sostenere gli investimenti, che integrano il prezzo di mercato quando è basso e chiedono al generatore di rimborsare un importo quando il prezzo di mercato è superiore a un determinato limite, al fine di evitare proventi straordinari eccessivi) costituiranno il modello obbligatorio utilizzato per i finanziamenti pubblici nei contratti a lungo termine, con alcune eccezioni. I contratti bidirezionali per differenza si applicherebbero agli investimenti in nuovi impianti di generazione di energia elettrica basati sull'energia eolica, sull'energia solare, sull'energia geotermica, sull'energia idroelettrica senza serbatoio e sull'energia nucleare. Ciò garantirebbe prevedibilità e certezza.

Le norme relative ai contratti bidirezionali per differenza si applicherebbero solo dopo un periodo di transizione di tre anni (cinque anni per i progetti di dispositivi ibridi offshore collegati a due o più zone di offerta) dall'entrata in vigore del regolamento, al fine di mantenere la certezza del diritto per i progetti in corso. Il Consiglio ha aggiunto flessibilità nelle modalità di ridistribuzione dei ricavi generati dallo Stato attraverso i contratti bidirezionali per differenza. I ricavi sarebbero ridistribuiti ai clienti finali e potrebbero anche essere utilizzati per finanziare i costi dei regimi di sostegno diretto dei prezzi o gli investimenti volti a ridurre i costi dell'energia elettrica per i clienti finali.

I meccanismi di capacità sono misure di sostegno che gli Stati membri possono introdurre per remunerare le centrali elettriche al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica a medio e lungo termine. Il Consiglio ha convenuto di eliminare il carattere temporaneo di tali misure. Il Consiglio ha introdotto una deroga ai requisiti in vigore relativi ai limiti delle emissioni di CO2 imposti ai generatori perché possano ricevere sostegno dai meccanismi di capacità, a condizioni rigorose ed entro il 31 dicembre 2028. Gli Stati membri hanno inoltre convenuto che è necessario semplificare le procedure di approvazione dei meccanismi di capacità. Il Consiglio ha proposto modifiche incentrate sulla razionalizzazione della procedura nell'attuale quadro dei meccanismi di capacità. Ha inoltre chiesto alla Commissione di presentare una relazione dettagliata che valuti le ulteriori possibilità di semplificazione del processo di applicazione di tali meccanismi. La relazione sarà seguita da proposte volte a semplificare il processo tre mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Il Consiglio ha introdotto chiarimenti alle disposizioni in materia di tutela dei consumatori. Ha convenuto di rafforzare la tutela dei consumatori prevedendo la libertà di scelta del fornitore e la possibilità di accedere a contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica, a tempo determinato e a prezzo fisso, salvo qualora i fornitori non offrano contratti a tempo determinato e a condizione che ciò non riduca la disponibilità complessiva dei contratti di questo tipo.

Il Consiglio ha concordato norme più rigorose rispetto al passato per i fornitori per quanto riguarda le loro strategie di copertura dei prezzi, al fine di proteggere i clienti dalle variazioni sui mercati all'ingrosso. Ha convenuto di proteggere i clienti vulnerabili dalle interruzioni della fornitura istituendo, qualora non esistano già, sistemi di "fornitore di ultima istanza" che garantiscano la continuità dell'approvvigionamento almeno per i clienti civili. Si è inoltre convenuto che tutti i clienti avranno diritto a meccanismi di condivisione dell'energia (utilizzo, condivisione e stoccaggio di energia autoprodotta) e che tutti i diritti dei consumatori saranno estesi ai clienti finali coinvolti in tali meccanismi.

In base alle norme vigenti, gli Stati membri possono applicare prezzi regolati alle famiglie in condizioni di povertà energetica e a quelle vulnerabili nonché, in via transitoria, alle famiglie e alle microimprese, indipendentemente dalla presenza o meno di una crisi dei prezzi dell'energia elettrica. La riforma introduce la possibilità temporanea di applicare prezzi regolati, anche a livello sottocosto, alle piccole e medie imprese (PMI) in tempi di crisi.

Gli Stati membri hanno rafforzato il ruolo del Consiglio nella dichiarazione di una crisi temporanea dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione. Hanno inoltre modificato le condizioni per dichiarare una crisi dei prezzi dell'energia elettrica in modo che si possa dichiarare una crisi quando si prevede che i prezzi medi all'ingrosso dell'energia elettrica si manterranno molto elevati per almeno sei mesi e che i forti rincari dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica continueranno per almeno tre mesi.

Il Consiglio ha convenuto che gli Stati membri potranno applicare un tetto ai ricavi di mercato eccessivi sull'energia elettrica prodotta da generatori con costi marginali inferiori quali le energie rinnovabili, il nucleare e la lignite ("generatori inframarginali") fino al 30 giugno 2024, alle stesse condizioni della misura di emergenza sui ricavi inframarginali adottata il 6 ottobre 2022.