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Diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali: il Consiglio concorda la sua posizione

Diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali: il Consiglio concorda la sua posizione

L'economia delle piattaforme digitali è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni: le entrate sono passate da un importo stimato di 3 miliardi di EUR nel 2016 a circa 14 miliardi di EUR nel 2020 e il numero di lavoratori delle piattaforme dovrebbe raggiungere i 43 milioni entro il 2025

martedì 26 settembre 2023

La presidenza svedese ha riportato il fascicolo su un livello tecnico per gettare solide basi per un futuro compromesso. Ha tenuto tre riunioni del gruppo il 13 febbraio, il 27 marzo e il 24 aprile 2023, seguite da discussioni in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) il 24 maggio, il 31 maggio e il 7 giugno 2023. I ministri europei dell'occupazione e degli affari sociali hanno concordato una posizione sulla direttiva per migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme. Il compromesso, ottenuto a fatica, differisce dalla proposta iniziale della Commissione europea soprattutto per la limitazione della presunzione di occupabilità dei lavoratori delle piattaforme.

Infatti, nella posizione del Consiglio, la presunzione di occupabilità scatta quando il rapporto tra una piattaforma digitale e i lavoratori soddisfa 3 dei 7 criteri elencati. Il Consiglio annacqua la proposta iniziale della Commissione europea, aumentando il numero di criteri da soddisfare da 2 a 3 e ampliando l'elenco dei criteri predefiniti da 5 a 7. Inoltre, il testo approvato dal Consiglio è stato modificato in modo tale che il rapporto tra una piattaforma digitale e i lavoratori si attivi quando questi soddisfano 3 dei 7 criteri elencati.

Inoltre, il testo approvato dal Consiglio consentirà ai Paesi che dispongono di meccanismi giuridici più favorevoli di quelli previsti dalla direttiva di continuare a fare affidamento su tali meccanismi. Questo crea un rischio nei Paesi che hanno già regolamentato il lavoro su piattaforma a livello settoriale, come ad esempio la legge sui rider in Spagna o gli accordi settoriali in Francia. Ciò potrebbe creare delle discrepanze tra i settori, con alcuni che offrono una protezione migliore di altri, mentre uno dei vantaggi della proposta della Commissione era il suo approccio intersettoriale.

Infine, il Consiglio non riconosce i vantaggi e i modelli alternativi alle piattaforme digitali capitalistiche, come le cooperative di piattaforma.

Speriamo che i negoziati del trilogo con il Parlamento europeo e la Commissione europea possano ripristinare l'ambizione iniziale di proteggere i lavoratori e garantire la giusta classificazione dello status occupazionale.

 

  • STATUS OCCUPAZIONALE

Gli Stati membri sono tenuti a istituire procedure adeguate per accertare la situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. Una volta accertata la situazione occupazionale, i lavoratori delle piattaforme digitali godono dei diritti connessi derivanti da tale rapporto di lavoro. Questa disposizione tiene conto del fatto che in alcuni Stati membri esistono definizioni diverse di "rapporto di lavoro" e che i diritti di cui godono i lavoratori possono variare da un rapporto di lavoro all'altro.

Una delle procedure adeguate per accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro è l'introduzione di una presunzione legale relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro (articolo 4). La presunzione legale si applica se sono soddisfatti almeno tre dei sette criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, in virtù dei termini e delle condizioni determinati unilateralmente dalla piattaforma di lavoro digitale o del suo operato nella pratica, ad indicare che la piattaforma di lavoro digitale esercita un potere di controllo o direzione sulla persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali. Si presume pertanto che quest'ultima abbia un rapporto di lavoro. Ne consegue anche che se la piattaforma di lavoro digitale si limita a rispettare un obbligo giuridico, compreso un obbligo derivante da un contratto collettivo, ciò non è inteso come indicazione che sono soddisfatti uno o più criteri per attivare la presunzione.

L'orientamento generale del Consiglio prevede che si presuma legalmente che i lavoratori siano dipendenti di una piattaforma digitale (e non lavoratori autonomi) se il loro rapporto di lavoro con la piattaforma soddisfa almeno tre dei sette criteri stabiliti nella direttiva.  A meno che gli Stati membri non prevedano disposizioni più favorevoli, si presume che il rapporto tra una piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro mediante tale piattaforma sia un rapporto di lavoro quando la piattaforma di lavoro digitale esercita un potere di controllo e direzione sul lavoro svolto da tale persona.

Il potere di controllo e direzione si considera esercitato se sono soddisfatti, in virtù dei propri termini e delle proprie condizioni applicabili o nella pratica, almeno tre dei criteri seguenti:

a) la piattaforma di lavoro digitale determina i limiti massimi per il livello di retribuzione;

b) la piattaforma di lavoro digitale impone alla persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali di rispettare regole specifiche per quanto riguarda l'aspetto esteriore, il comportamento nei confronti del destinatario del servizio o l'esecuzione del lavoro;

c) la piattaforma di lavoro digitale supervisiona l'esecuzione del lavoro, anche con mezzi elettronici;

d) la piattaforma di lavoro digitale limita, anche mediante sanzioni, la libertà di organizzare il proprio lavoro restringendo la facoltà di scegliere l'orario di lavoro o i periodi di assenza;

d bis)la piattaforma di lavoro digitale limita, anche mediante sanzioni, la libertà di organizzare il proprio lavoro restringendo la facoltà di accettare o rifiutare incarichi;

d ter) la piattaforma di lavoro digitale limita, anche mediante sanzioni, la libertà di organizzare il proprio lavoro restringendo la facoltà di ricorrere a subappaltatori o sostituti;

e) la piattaforma di lavoro digitale limita la possibilità di costruire una propria clientela o di svolgere lavori per terzi

 

  • ALGORITMI

Il Consiglio intende accertarsi che i lavoratori siano informati in merito all'uso dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati. In virtù delle nuove norme, tali sistemi saranno monitorati da personale qualificato, che gode di una protezione particolare contro i trattamenti sfavorevoli. La sorveglianza umana è garantita anche per alcune decisioni significative, come la sospensione degli account.

 

  • PROSSIME TAPPE

Il Consiglio avvierà i negoziati con il Parlamento europeo sulla base dell'orientamento generale raggiunto al fine di giungere a un accordo provvisorio.